Il diritto internazionale, ha scritto Natalino Irti, si leva al tramonto, quando la giornata è conclusa o prossima a concludersi, intendendo dire che non anticipa ma segue le mutevoli vicende della storia. Nel fluire del tempo c’è però sempre un prima e un dopo. Il diritto che pigramente viene alla luce per sanzionare politicamente e moralmente persecuzioni e stermini già consumati, serve principalmente per prevenire e per punire atrocità future. Nel 1944, quando Rafael Lemkin coniò il neologismo genocidio associando al lemma greco génos, «genere», «stirpe», il suffissoide latino -cidium da caedere, «uccidere», le disumanità che intendeva stigmatizzare erano state già perpetrate. I nazisti avevano sterminato ebrei e romanì, gli ottomani gli armeni, i tedeschi gli herero e i nama, i coloni i popoli amazzonici, e via via fino all’inizio dei tempi.
Cresciuto in una regione della Polonia orientale a forte presenza ebraica, testimone di violenze antisemite, Lemkin si era indirizzato alle discipline giuridiche dopo avere assistito nel 1921 al processo a Berlino a un giovane armeno sfuggito allo sterminio della sua famiglia che aveva assassinato a revolverate il capo del triumvirato ottomano Talat pascià. Questi era stato condannato a morte in contumacia dalla Corte marziale straordinaria di Istanbul quale principale responsabile del massacro degli armeni, ma passeggiava libero e sereno. L’imputato fu assolto in considerazione del turbamento mentale derivante dalle angosciose memorie di deportazioni e stermini. Vent’anni più tardi Lemkin rifletteva sul destino degli armeni, sull’annientamento degli ebrei e l’imperativo di proibire nel diritto internazionale quei fenomeni che inizialmente definì barbarism, barbarie, poi genocidio: condotte sistematiche di persecuzione e distruzione fisica, biologica, politica, sociale, culturale, economica, religiosa e morale di collettività nazionali, religiose ed etniche sorrette dall’intento di annientarle. Il termine non entrò se non en passant nel processo di Norimberga, ma condusse alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla prevenzione e punizione del crimine di genocidio del 1948, che elenca le condotte. Omicidio, lesioni fisiche e mentali, misure per prevenire la procreazione, trasferimento forzato di bambini, inflizione di misure di «morte lenta» – condizioni esistenziali tali da condurre alla distruzione, come deportazioni, privazioni di cibo, acqua, cure mediche e abiti idonei e imposizione di lavori forzati. Gli atti sono tutti accomunati dall’intento di distruggere il gruppo, che i giudici desumono da dichiarazioni degli oppressori e modalità oggettive dei fatti.
Di genocidio non si parlò quasi più fino ai primi anni Sessanta, quando il tenente colonnello delle SS Otto Adolf Eichmann, uno degli organizzatori della «soluzione finale», fu processato a Gerusalemme e impiccato per «crimini contro il popolo ebraico», delitto creato allo scopo sul modello del genocidio. Le commemorazioni dell’eccidio degli armeni e azioni terroristiche su obiettivi turchi amplificarono l’interesse pubblico sul termine e sul fenomeno. Iniziarono controversie politiche e dottrinali, mai sopite.
In diritto internazionale non esiste una netta gerarchia di gravità fra genocidio, crimini contro l’umanità, di cui è una specie, e crimini di guerra. Le condotte materiali sono sovrapponibili. Eppure c’è un carattere che segna l’eccezionale disvalore del genocidio. Persino il più empio dei delinquenti, l’omicida, implicitamente riconosce l’umanità della vittima prima di sottrarle ingiustamente la vita. Il genocida invece nega in radice lo stesso diritto dei membri del gruppo di esistere e la loro dignità umana, considerandoli esseri subumani da sopprimere. Il razzismo, l’arbitraria attribuzione di diverso valore alle persone in base a caratteri fisici o culturali, veri o presunti, è sempre premessa del genocidio.
Lemkin si incentrò particolarmente sulla mostruosa e meticolosa sistematicità del programma nazista di annichilimento degli ebrei, di cui furono vittime anche 49 suoi familiari, ma si batté anche contro altre atrocità che qualificava genocidi, fra cui il massacro degli armeni e la morte per fame di milioni di contadini ucraini causata dalle politiche staliniane. La Convenzione si propone di «liberare l’umanità dal flagello del genocidio»: tutti i genocidi. Come ogni norma giuridica, parte da un’esperienza trascorsa e dispone per l’avvenire. Altrettanto dovrebbe fare la morale: guardare indietro per andare avanti. La Convenzione non è rimasta muta su eventi successivi che in diversi fori sono stati ricondotti a quel modello di atrocità di massa: lo sterminio delle minoranze e dei dissidenti dai Khmer rossi cambogiani, dei curdi in Iraq, dei tutsi dagli hutu in Ruanda, dei musulmani dai serbo-bosniaci, degli yazidi dallo Stato Islamico, dei rohingya dalla giunta birmana – elencazione esemplificativa.
Bisogna guardarsi anche dal pericolo opposto, dilatare smodatamente il lemma sminuendone gravità e specificità. Se tutto è genocidio, niente è genocidio. Simili contorsioni coinvolgono altre unità lessicali. L’espressione pulizia etnica emerse negli anni Novanta durante le guerre jugoslave per indicare uno strumento di trasformazione sociale violenta attraverso la rimozione di intere collettività e di minoranze da certi territori, come se fossero pattume, per lasciare spazio alla supremazia e pura identità dei carnefici. La locuzione oggi designa programmi di eliminazione e di allontanamento forzato di popolazioni identificate su base etnica, religiosa o razzista, attraverso stermini, omicidi, stupri, saccheggi, distruzioni, deportazioni, evacuazioni, espulsioni, sfollamenti e coercizioni di qualsiasi natura, anche mediante deliberata distruzione di abitazioni e infrastrutture necessarie alla vita umana alimentari, sanitarie, scolastiche, stradali, elettriche, idriche, fognarie, o per mezzo della procurata indisponibilità o insufficiente accesso a cibo, acqua, farmaci, aiuti umanitari e altri beni essenziali. Quando i giudici del tribunale internazionale per l’ex Jugoslavia giudicarono degli eccidi e deportazioni dei musulmani a Srebrenica, nei diversi processi qualificarono le atrocità alternativamente o cumulativamente crimini di guerra, crimini contro l’umanità e genocidio. Nessuno si sognò di dire: «Non è genocidio, è solo sterminio, deportazione, tortura, stupro..».
Versare sangue innocente e praticare il male è vietato e disumano. Solo questo conta. Si rigetti la propaganda che manipola le parole per coprire le cose. Si lasci a giudici e storici il compito di interpretare gli eventi imparzialmente e nei giusti tempi, secondo categorie, norme e prove. Non si illudano i carnefici, in ogni angolo del mondo. Possono forse sfuggire ai tribunali degli uomini, non sottrarsi a quello della Storia. Non smarriscano i vinti la speranza. La ruota gira. Per tutti, trionfatori e sconfitti, vale una lezione vecchia di tre millenni: «Non è degli agili la corsa, né dei forti la guerra… perché il tempo e il caso raggiungono tutti». Ecclesiaste, 9, 11.
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