• 5 Maggio 2024 10:18

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Corte di giustizia Ue. «L’Europa conceda l’asilo alle donne a rischio di violenza»

La Corte di giustizia dell’Unione Europea suggerisce che sia riconosciuto lo status di rifugiato alle donne che, in tutto il mondo, sono a rischio di essere esposte a violenze «fisiche o mentali, incluse le violenze sessuali o domestiche» in quanto donne. La Corte fa riferimento a una direttiva Ue (la 95 del 2011) sostenendo che debba essere interpretata nel rispetto della Convenzione di Istanbul, che vincola l’Unione Europea a riconoscere la violenza contro le donne basata sul genere come una forma di persecuzione.

La sentenza della Corte di giustizia Ue

Nella sentenza emessa dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea si legge quanto segue: «Le donne, nel loro insieme, possono essere considerate come appartenenti a un gruppo sociale ai sensi della direttiva 2011/95 e beneficiare dello status di rifugiato qualora siano soddisfatte le condizioni previste da tale direttiva. È quanto avviene quando, nel loro Paese d’origine, sono esposte, a causa del loro sesso, a violenze fisiche o mentali, incluse le violenze sessuali e domestiche. Qualora le condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato non siano soddisfatte, esse possono beneficiare dello status di protezione sussidiaria, in particolare se corrono un rischio effettivo di essere uccise o di subire violenze». La Corte Ue era chiamata a pronunciarsi sul caso di una cittadina turca di origine curda, di confessione musulmana e divorziata, che adducendo di essere stata costretta a sposarsi dalla sua famiglia, e poi picchiata e minacciata dal marito, temendo per la propria vita se fosse dovuta tornare in Turchia, ha presentato una domanda di protezione internazionale in Bulgaria.

La differenza fra status di rifugiato e protezione sussidiaria

La direttiva 2011/95 stabilisce le condizioni per il riconoscimento, da un lato, dello status di rifugiato e, dall’altro, della protezione sussidiaria di cui possono beneficiare i cittadini di Paesi terzi. Lo status di rifugiato è previsto in caso di persecuzione di qualunque cittadino di un Paese terzo per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale. La protezione sussidiaria, invece, è prevista per qualunque cittadino di un Paese terzo che non possieda i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se fosse rinviato nel Paese di origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, il che include segnatamente l’essere giustiziato e trattamenti inumani o degradanti.

(Fonte Avvenire)