• 9 Dicembre 2024 9:12

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Falso misticismo e abuso spirituale, costituito gruppo di lavoro in Vaticano

Il cosiddetto “falso misticismo” appare nel regolamento del Dicastero per la Dottrina della Fede [DDF] in un contesto molto preciso: quello delle questioni collegate alla spiritualità e ai presunti fenomeni soprannaturali, oggi appartenenti alla Sezione Dottrinale: “problemi e comportamenti connessi con la disciplina della fede, quali i casi di pseudo-misticismo, di asserite apparizioni, di visioni e messaggi attribuiti a origine soprannaturale…” (Art. 10, 2).

In questo contesto, il “falso misticismo” si riferisce a proposte spirituali che fanno danno all’armonia della visione cattolica su Dio e sul nostro rapporto col Signore. Precisamente in questo senso appare nel Magistero, ad esempio, nell’enciclica Haurietis Aquas dove il Papa Pio XII rifiuta come “falso misticismo” quella concezione di Dio presente in gruppi giansenisti che nella loro spiritualità non tenevano conto del mistero dell’Incarnazione:

“Non è pertanto giusto dire che la contemplazione del cuore fisico di Gesù impedisce il contatto più intimo con l’amore di Dio e che essa ritarda il progresso dell’anima sulla via che conduce al possesso delle più eccelse virtù. La Chiesa respinge senz’altro questo falso misticismo, come, per bocca del Nostro Predecessore Innocenzo XI di fel. mem., ha condannato la dottrina di coloro che asserivano: «Non devono (le anime di questa via interna) compiere atti di amore verso la beata Vergine, i Santi o l’umanità di Cristo; poiché, essendo tali oggetti sensibili, anche l’amore che ad essi si porta è sensibile. Nessuna creatura, e nemmeno la beata Vergine e i Santi, devono albergare nel nostro cuore: perché solo Dio lo vuole occupare e possedere»” (Lett. enc. Haurietis Aquas, 15 maggio 1956, IV: AAS 48 [1956], 344).

Non esiste nel Diritto della Chiesa un delitto tipificato col nome di “falso misticismo”, anche se l’espressione è a volte utilizzata da canonisti in un senso strettamente collegato ai delitti di abuso.

D’altra parte, nelle nuove Norme per procedere nel discernimento di presunti fenomeni soprannaturali, il DDF ha precisato che “è da considerarsi di particolare gravità morale l’uso di esperienze soprannaturali asserite o di elementi mistici riconosciuti come mezzo o pretesto per esercitare un dominio sulle persone o compiere degli abusi” (Art. 16). Questa considerazione permette valutare la situazione lì descritta come circostanza aggravante se si presenta insieme a delitti.

Allo stesso tempo, è possibile tipificare un delitto di “abuso spirituale”, evitando l’espressione troppo ampia e polisemica di “falso misticismo”.

Si propone di affidare il compito di analizzare questa possibilità, e di presentare delle proposte concrete, al Dicastero per i Testi legislativi e al DDF, costituendo un gruppo di lavoro presieduto dal Prefetto del Dicastero per i Testi legislativi.